Il Club - lo Statuto
Art. 1) Tra gli aderenti al presente Statuto viene costituita una Associazione denominata "Club Sportinsieme 2002", con sede in Alessandria - Via Venezia, 5 avente la caratteristica di voler operare e sviluppare la propria vita associativa prevalentemente, se non esclusivamente, tramite l'uso del computer, delle tecnologie informatiche e internet.
Art. 2) La finalità della Associazione è quella di fornire ai propri soci servizi di natura sportiva, ricreativa, sociale e culturale nonché di finanziare con il “contributo allo sport” dei soci un “consorzio” di società sportive nell’ambito di uno stesso territorio, promuovendo tutto il “sistema sport” di quello specifico territorio; e sostenere l’attività sportiva della persona prescelta dal socio.
In particolare si propone di:
- promuovere la diffusione e la pratica di ogni attività ricreativa, sportiva e culturale comunque riguardante il “vivere sano” e l’impiego del tempo libero.
- organizzare manifestazioni e raduni per i soci, anche in accordo con le organizzazioni nazionali ed estere competenti per settore o materia;
- svolgere ogni attività o servizio sia richiesto dai soci compatibilmente con gli obiettivi di cui ai punti precedenti;
sviluppare iniziative ludico-propedeutiche per la più ampia diffusione della conoscenza e dell'uso di internet, del computer e più in generale delle tecnologie informatiche.
Art. 3) Gli appartenenti all’Associazione si distinguono in cinque categorie di soci:
- soci ordinari, versano una quota associativa di 60 €
- soci sostenitori, versano una quota associativa di 240 €
- soci sostenitori onorari, versano una quota associativa di 360 €
- soci onorari, versano una quota associativa di 540 €
- soci privilegiati, versano una quota associativa di 1080 €
I soci ordinari sono coloro che presentano domanda di ammissione, esclusivamente tramite altro socio (sponsor) o tramite il sito internet, accettano le norme del presente Statuto, acquisendo il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi dell’Associazione, versando la quota associativa stabilita. Soci sostenitori, onorari, soci sostenitori onorari e soci privilegiati sono coloro che accettano di versare la maggior quota associativa stabilita per tali categoriae di soci dal Consiglio di Amministrazione o dall’assemblea dei soci.
Art. 4) La qualifica di socio si perde per non aver rinnovato e versato la quota associativa annuale entro il 15 gennaio di ogni anno, per non aver versato entro il giorno 15 di ogni mese la rata mensile della quota associativa se si è optato per il versamento mensile, o per radiazione decretata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato, per avere arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione. La perdita della qualifica di socio deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione è possibile ricorrere al Collegio dei Probi Viri.
Art. 5) Ogni socio dovrà versare senza ritardo la quota sociale nella misura ed entro i termini stabiliti al punto 4, pena la perdita della qualifica di socio.
Art. 6) L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha alcuna finalità di lucro.
Art. 7) Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i Consigli Direttivi Tecnici (o di Gestione Tecnica), il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, le Assemblee Sezionali e i Consigli Sezionali.
L' Associazione è divisa in Sezioni e Sottosezioni, con competenza territoriale ovvero per quante sono le attività praticate. La creazione, la soppressione o l'affiliazione delle sezioni con altri Enti è di spettanza dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 8) L'Assemblea dei soci è sovrana e può essere ordinaria o straordinaria.
Le Assemblee sono convocate esclusivamente con avviso pubblicato sul "sito internet" dell'Associazione, specificando la sede della riunione, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
Tutte le comunicazioni tra soci, tra soci e organi dell'associazione, o tra gli organi associativi tra di loro possono avvenire legittimamente tramite il sito internet dell'Associazione.
Spetta all'assemblea sezionale nelle sedute ordinarie discutere ed approvare l'attività sportiva sezionale e la nomina delle cariche sezionali.
Gli eletti alle cariche sezionali saranno in carica per lo stesso periodo degli eletti alle cariche sociali.
Il presidente dell'assemblea sezionale dovrà inviare al consiglio direttivo in carica, almeno 15 giorni prima dell'assemblea generale dei soci il verbale dell'assemblea sezionale, l'elenco dei soci eletti a far parte del consiglio direttivo sezionale e la relazione tecnico sportiva presentata all'assemblea dal presidente del consiglio sezionale.
Art. 9) L'Assemblea ordinaria da convocarsi ogni anno entro il 30 aprile:
- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione morale e finanziaria predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- discute e approva il programma di attività dell'esercizio in corso, nonché il bilancio di previsione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.
Art. 10) L'Assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art. 11) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Art. 12) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima.
Le deliberazioni dell'assemblea, i bilanci e i rendiconti da essa approvati sono portati a conoscenza dei soci mediante pubblicazione sul "sito internet" del Club.
Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre oppure cinque Consiglieri.
Dura in carica tre anni salvo decadenza deliberata da una assemblea straordinaria appositamente convocata. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.
Art. 14) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente cui spetta la rappresentanza dell'Associazione, il Vice Presidente e il Tesoriere/ Segretario e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza.
Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri; in mancanza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redige il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci
- predispone i bilanci consuntivi e preventivi nonché la relazione morale e finanziaria da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.
Art. 17) Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.
Art. 18) I Consigli di Gestione Tecnica:
- sono composti di tre oppure cinque consiglieri nominati dall'Assemblea
- curano la gestione e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti loro messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione
- promuovono e realizzano le iniziative e le manifestazioni rientranti nell'oggetto sociale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione e dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea
Art 19) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dall'Assemblea sulla base di un elenco di dieci nominativi, fornito dal Consiglio di Amministrazione
Nomina tra i suoi membri un Presidente, ha facoltà di assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e:
- procede a periodiche verifiche contabili e di cassa
- esamina il bilancio consuntivo ed esprime il proprio parere sulla gestione con una relazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci
Art. 18) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi.
Art. 19) Le somme versate per le quote sociali dei soci sostenitori non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 20) Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'Approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Art. 21) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
- 5% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative a carattere culturale, ricreativo e per gli ammortamenti e la sostituzione delle attrezzature di proprietà dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diversa norma di legge.
Art. 22) Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.
Art. 23) La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere adottata con il voto di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con le maggioranze previste per la prima e seconda convocazione, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.
Art 24) Qualora il patrimonio sociale residuo non sia destinato a finalità di pubblica utilità, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.
Art. 25) Le funzioni delle cariche sociali sono assolutamente gratuite. Si dà luogo però al rimborso delle spese nei limiti della più stretta economia.
Art. 26) Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.




